Art. 1
1) Il Comune di Sassari, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.
2) Ai fini dei presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.
3) Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle persone unite civilmente l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
4) Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurate in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.
Art. 2
1) E' istituito presso il Comune di Sassari il registro amministrativo delle unioni civili. Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003
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2) L'iscrizione all'elenco può essere chiesta da :
- persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno, e di cui almeno una avent
e
residenza nel Comune di Sassari
- persone coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi residenza nel Comune di Sassari
3) le iscrizioni all'elenco avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale stato civile e corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati al punto 2
4) il venir meno della situazione di coabitazione e di residenza nel Comune di Sassari o della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione d'ufficio dall'elenco, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno o di le persone interessate;
5) per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale di Stato Civile attesta l'iscrizione nell'elenco
Art. 3
1) Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'art. 1 comma 3. E pertanto non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.