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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2733



PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA

Norme in materia di diritti e libertà delle persone transgenere

Presentata il 5 giugno 2007

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge introduce nel nostro ordinamento nuove norme a tutela delle persone transgenere.

L’ordinamento italiano ha attribuito rilevanza giuridica al transessualismo a partire dal 1982, con l’approvazione della legge 14 aprile 1982, n. 164, in materia di rettificazione del nome e dell’identificativo di genere; un fondamentale intervento dell’affermazione dei diritti delle persone transessuali, sul quale pure intervenne la Corte costituzionale che, nella sentenza del 6-24 maggio 1985, n. 161, affermò non solo la legittimità costituzionale della stessa legge, ma riconobbe anche l’esistenza di un diritto inviolabile all’identità di genere.

Tuttavia, ad anni di distanza, anche in considerazione dei passi importanti compiuti nell’ultimo periodo a livello di legislazione da alcuni Paesi europei, si impone la necessità di introdurre nuove norme a tutela delle persone transgenere, alla luce dei princìpi e dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, ivi compreso il diritto inviolabile all’identità di genere, riconosciuto dalla Corte costituzionale con la citata sentenza del 1985.

E` di tutta evidenza, infatti, che per le persone transgenere – e, nel periodo di transizione, per le persone transessuali – ad esempio, la divergenza tra l’aspetto esteriore e il sesso psicologico, da un lato, e il nome e il sesso anagrafico, dall’altro, usualmente costituisce motivo di grave disagio psicologico.

Nonostante, quindi, l’ordinamento italiano sia stato uno dei primi in Europa a introdurre una disciplina sul cambiamento di sesso, la disciplina prevista dalla citata legge n. 164 del 1982 e, in generale, lo stesso ordinamento, non offrono adeguate soluzioni in relazione al cambiamento del nome.

Il proponente ha quindi ritenuto di porre all’attenzione del Parlamento la presente proposta di legge al fine di risolvere tale aspetto e porre rimedio alle altre gravi problematiche – non ultima la discriminazione – che la persona transgenere quotidianamente si trova ad affrontare con tutte le intuibili conseguenze in termini di disagio psicologico e, conseguentemente, di difficoltà a livello sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Princìpi).

1. La Repubblica:

a) garantisce il diritto all’autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identita` di genere;

b) promuove i diritti e le libertà fondamentali della persona transgenere e la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella socieà;

c) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, nonché di discriminazione della persona transgenere;

d) predispone interventi volti a garantire il diritto alla salute delle persone transgenere ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione e secondo la definizione contenuta nel Preambolo della Costituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità, quale « stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non solo assenza di malattia o di infermità».

ART. 2.

(Criteri di identificazione della persona transgenere).

1. Ai sensi della presente legge, si intende per persona transgenere l’individuo che presenta le seguenti caratteristiche:

a) totale, prevalente o parziale identificazione verso il genere sessuale opposto a quello attribuito alla nascita;

b) disagio profondo nel continuare a vivere nel proprio sesso cariotipico e genere anagrafico, e desiderio persistente o già messo in atto, anche parzialmente, di vivere come ruolo sociale e di genere con identita` di genere opposta a quella di nascita;

c) assenza di patologie psichiatriche che determinano l’incapacita` di intendere e di volere.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « transgenere »: la condizione che rientra nella diagnosi di «disforia di genere»;

b) per «disforia di genere»: la condizione di disagio determinata dal contrasto tra genere sessuale di nascita e interiorità psichica e affettiva, così denominata dalla Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati, decima edizione, (ICD-10) dell’Organizzazione

mondiale della sanita`;

c) per « test di vita reale »: la fase della durata di almeno un anno, prevista dai protocolli internazionali per il trattamento della disforia di genere, durante la quale la persona transgenere sperimenta la propria vita nella dimensione del genere di elezione, prima di procedere a trattamenti medico-chirurgici non reversibili;

d) per « terapia ormonale sostitutiva»: la terapia basata sulla somministrazione

di estrogeni, progestinici, antiandrogeni e testosterone in base alla transizione da maschio a femmina, o viceversa.

ART. 3.

(Cambiamento del genere e del nome).

1. Le persone transgenere che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta` possono ottenere il cambio dell’identificativo di genere e del nome qualora, ai sensi della presente legge, sia certificata la condizione

personale corrispondente alle caratteristiche e alle predisposizioni psicologiche che dimostrino una totale, prevalente o parziale identificazione con il sesso opposto a quello attribuito alla nascita in riferimento al cariotipo e all’analisi dei genitali.

ART. 4.

(Cambiamento del solo nome).

1. Qualora la persona transgenere intenda cambiare il solo nome, può attivare le procedure previste del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, come modificato dell’articolo 10 della presente legge.

ART. 5.

(Istituzione della Commissione

di riconoscimento di genere).

1. E` istituita, presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita` della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di riconoscimento di genere, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. La Commissione e` un organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di concerto dal Ministro della salute, dal Ministro per i diritti e le pari opportunita` e dal Ministro della solidarieta` sociale, e da altri sei componenti scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneita` alla funzione e che possiedano una esperienza pluriennale nel campo della diagnosi della disforia di genere. Le deliberazioni della Commissione sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

4. Il presidente e gli altri componenti della Commissione durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per piu` di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e dei nuovi componenti.

5. Con apposito regolamento, adottato dalla Commissione entro due mesi dalla data della sua costituzione, sono disciplinate l’organizzazione interna della Commissione e le sue modalita` di funzionamento.

6. La Commissione ha il compito di coordinare l’attivita` delle Commissioni regionali di cui all’articolo 6 e di vigilare affinche´ sia assicurata l’uniformita` di trattamento delle persone transgenere.

La Commissione nomina i presidenti delle Commissioni regionali.

ART. 6.

(Commissioni regionali per il riconoscimento di genere).

1. In ogni capoluogo di regione e` istituita la Commissione regionale per il riconoscimento di genere (CR) composta da professionalita` appartenenti al campo della medicina con competenze specifiche nella diagnosi della disforia di genere e nelle terapie per l’adeguamento fisico della persona al suo genere di elezione, nonche´ da rappresentanti di organizzazioni non lucrative di utilita` sociale che operano nel

campo della transessualita` e delle problematiche legate alla condizione transgenere e da rappresentanti dell’Osservatorio nazionale dell’identita` di genere secondo le modalita` stabilite dal regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 5.

2. La CR rilascia il certificato di pieno riconoscimento di genere (CPRG) e le autorizzazioni a tutte le operazioni chirurgiche di adeguamento di genere sia per i caratteri sessuali secondari, quali la rinoplastica, la mastectomia aggiuntiva o demolitiva, le terapie ormonali e ogni intervento ritenuto importante per la piena salute della persona transgenere sia per i caratteri sessuali primari, in particolare il cambiamento chirurgico dei genitali.

3. La CR agisce anche come centro di coordinamento di tutte le realta` comunali e provinciali che si dedicano alla tutela della salute delle persone transgenere.

4. La CR opera in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri, le aziende sanitarie locali, i centri universitari o le altre sedi gia` accreditate nella diagnosi della disforia di genere e nella assistenza delle persone transgenere.

5. La CR rilascia una tessera plastificata con un codice alfanumerico identificativo che vale come certificato di presa di incarico e che attesta che il titolare ha intrapreso un percorso di riconoscimento della disforia di genere.

6. Alla CR possono rivolgersi anche persone transgenere di eta` inferiore ai diciotto anni affinche´ siano assistite da personale competente prima di maturare il diritto al cambio di genere e nome al raggiungimento della maggiore eta` ai sensi dell’articolo 3.

ART. 7.

(Rettificazione di attribuzione del genere).

1. La rettificazione di attribuzione del genere e` eseguita in forza di sentenza del giudice di pace che attribuisce all’istante un genere sessuale diverso da quello enunciato nell’atto di nascita, previo rilascio del CPRG da parte della CR. Il giudice di pace competente e` quello nel cui territorio si trova il luogo di residenza della persona interessata.

2. Con la sentenza che accoglie la

domanda di rettificazione di attribuzione del genere, il giudice di pace ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove e` stato compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

ART. 8.

(Aggiornamento del cambiamento

di genere e nome).

1. La sentenza del giudice di pace da` diritto alla rettificazione del genere e del nome.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure per l’aggiornamento e il rilascio della carta di identita` e di altri atti dello stato civile, nonche´ del codice fiscale, della tessera sanitaria, della tessera elettorale e del passaporto. In ogni caso, i nuovi documenti di riconoscimento conservano il numero precedentemente assegnato al fine di agevolare l’identificazione della persona.

3. Le attestazioni di stato civile riferite alla persona della quale sia stata rettificata l’attribuzione del genere e del nome sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo genere e del nuovo nome. Su richiesta dell’interessato, l’ufficiale di stato civile del comune di residenza puo` rilasciare attestazioni precedenti alla rettificazione del nome.

ART. 9.

(Tutela della riservatezza).

1. Per tutti i casi contemplati dalla presente legge, l’iscrizione del nuovo genere e del nuovo nome sui registri di stato civile produce l’immediata cancellazione del nome e del genere dati alla nascita con riferimento ad ogni tipo di documentazione, sia su supporto cartaceo sia telematico, con assoluto divieto per chiunque di usarlo, richiamarlo in atti o divulgarlo in ogni forma o modo.

2. Ferme restando le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, l’uso personale o da parte di terzi del nome precedente alla rettificazione e` perseguibile a norma degli articoli 494, 495 e 496 del codice penale, fatta salva la sussistenza di ulteriori fattispecie delittuose.

ART. 10.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre Atti Parlamentari 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 89, dopo le parole: « origine naturale » sono inserite le seguenti: « o perche´, nel solo caso del nome, ha ottenuto il certificato di pieno riconoscimento di genere »;

b) al comma 1 dell’articolo 93, dopo le parole: « origine naturale » sono inserite le seguenti: «o perche´, nel solo caso del nome, l’interessato ha ottenuto il certificato di pieno riconoscimento di genere».

ART. 11.

(Inapplicabilita` del divieto di comparire mascherato in luogo pubblico).

1. Il divieto di cui all’articolo 85 del testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applica a coloro che sono in possesso della tessera rilasciata dalla Commissione regionale per il riconoscimento di genere, ai sensi del comma 5 dell’articolo 6 della presente legge.

ART. 12.

(Scioglimento del matrimonio).

1. La sentenza di accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del genere di cui all’articolo 7 produce lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile vigenti in materia e della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

ART. 13.

(Genitorialita`).

1. In presenza di figli minorenni, ove uno dei genitori sia transgenere, il tribunale per i minorenni e` competente in merito all’esercizio della potesta` genitoriale della persona transgenere.

2. Nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio la condizione transgenere di uno dei genitori non costituisce motivo di discriminazione in materia di affidamento dei figli.

ART. 14.

(Adozioni).

1. Chiunque ha ottenuto il cambio di genere e di nome ai sensi della presente legge ed e` in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’adozione e l’affidamento dei minori puo` avviare le relative procedure dalla data della sentenza di accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del genere di cui all’articolo 7.

L’avvenuta modificazione del genere e del nome non puo` costituire in alcun modo fattore discriminante ai fini della valutazione del giudice in merito all’idoneita` degli adottanti.

ART. 15.

(Fecondazione medicalmente assistita).

1. In caso di cambio di genere e di nome ai sensi della presente legge, l’interessato puo` accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita secondo le norme vigenti in materia.

ART. 16.

(Pensione e ammortizzatori sociali).

1. In caso di cambio di genere e di nome ai sensi della presente legge, gli enti previdenziali provvedono ad adeguare il trattamento pensionistico e il regime degli ammortizzatori sociali sulla base del genere assegnato, a far data dall’inizio della vita lavorativa.

ART. 17. (Eredita`).

1. La presente legge non modifica i diritti di eredita` e l’asse ereditario.

ART. 18.

(Adeguamento dei titoli di studio o degli attestati professionali).

1. Ogni titolo di studio, diploma o

attestato di partecipazione rilasciato al termine di corsi di formazione o professionali, effettuato presso enti pubblici o privati deve essere nuovamente emesso con l’indicazione del nuovo nome ed eventualmente del nuovo genere, mantenendo la data della prima emissione e previa restituzione all’interessato dell’esemplare recante l’indicazione del genere e del nome precedentemente posseduti.

2. In caso di smarrimento o furto dell’attestazione originale, ovvero qualora gli enti coinvolti non abbiano conservato nei loro archivi copia dei diplomi o riconoscimenti emessi, il nuovo attestato deve essere emesso utilizzando i dati di cui al presente articolo in proprio possesso, previa

consegna di una copia conforme di denuncia di smarrimento o furto presso le autorita` preposte. Il diritto e` esteso a chi ha ottenuto il cambiamento del solo nome ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, come modificato dall’articolo 10 della presente legge.

ART. 19.

(Adeguamento di polizze assicurative, contratti per utenze, prestiti personali, mutui o contratti di altra natura).

1. In caso di cambio di genere e di nome ai sensi della presente legge, le polizze assicurative, i contratti relativi alle utenze, i prestiti personali, i mutui e qualsiasi contratto pubblico o privato sono aggiornati con le nuove indicazioni anagrafiche mantenendo lo stesso numero di pratica e adeguando i relativi importi nel caso di differenziazioni di trattamento basate sul genere a, far data dalla sentenza di accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del genere di cui all’articolo 7.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende e gli enti pubblici e privati provvedono all’aggiornamento dei programmi informatici in uso, al fine di consentire le modifiche dei dati anagrafici e di genere conseguenti all’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del genere ai sensi della presente legge, ovvero del solo nome ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, come modificato dall’articolo 10 della presente legge.

ART. 20. (Protezione dei dati sensibili).

1. Alla condizione transgenere nonche´ ad ogni variazione di identita` di genere, in quanto dati sensibili, si applicano le disposizioni di tutela e protezione stabilite dal citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per quanto concerne genere, abitudini sessuali e salute. A partire dall’inizio del percorso di transizione fino al suo compimento sono garantiti tutti i diritti previsti dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in materia di tutela e di protezione dei dati sensibili e dei dati personali.

2. Eventuali concessioni di utilizzo dei propri dati sensibili offerte in data anteriore al rilascio del CPRG decadono, salvo interessino concessione di diritti in corso.

In tale ultimo caso, i dati contenuti nelle concessioni sono modificati mediante l’indicazione del nuovo nome e del genere di elezione.

3. Qualsiasi ulteriore elemento di protezione dei dati sensibili e dei dati personali delle persone transgenere non previsto dalla presente legge e` demandato al Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 21. (Titoli onorifici e militari).

1. Il rilascio del CPRG o il cambio del

solo nome non incidono su titoli o cariche onorifici concessi precedentemente al riconoscimento, ne´ determinano la decadenza della persona da eventuali cariche o gradi militari ovvero dai relativi benefi`ci acquisiti in precedenza.

ART. 22. (Luoghi di socializzazione obbligatori o facoltativi: scuole, luoghi di lavoro, università , palestre, ospedali, carceri).

1. Negli ambienti di socializzazione a tempo parziale la persona transgenere ha diritto al rilascio di documenti scolastici o aziendali senza valore legale, quali l’indirizzo di posta elettronica, il tesserino di riconoscimento, la targhetta identificativa, il libretto scolastico o universitario, recanti l’indicazione del nome e del genere verso cui e` in transizione dietro presentazione della tessera rilasciata dalla CR o dietro presentazione di una autocertificazione nella quale l’interessato dichiara che ogni responsabilita` evidenziata con il nome transitorio corrisponde al codice o matricola identificativa aziendale o scolastica relativa alla propria persona.

2. L’utilizzo dei bagni o di eventuali spogliatoi deve garantire anche alla persona transgenere dignita` e riservatezza. Ai responsabili di aziende, scuole, universita` , palestre e` demandato il compito di individuare

la migliore soluzione possibile che non sia discriminante, ascoltata la persona in transizione. L’utilizzo dei bagni e di eventuali spogliatoi seguono le indicazioni del genere di elezione.

3. Per quanto attiene alle visite ambulatoriali o di pronto soccorso, degenze in strutture ospedaliere pubbliche o cliniche private, ovvero in caso di day hospital e day surgery, il ricovero e` effettuato secondo le indicazioni del genere di elezione.

4. In caso una persona transgenere sia

stata condannata a pena detentiva, il direttore dell’istituto di pena, sentita la persona interessata, ne dispone la sistemazione con le modalita` piu` utili a evitarne la discriminazione e nel reparto di genere

piu` consono alla persona transgenere, assicurando un pari trattamento con gli altri detenuti con riferimento alla permanenza all’aria aperta, all’utilizzo di emeroteche e biblioteche, allo svolgimento di attivita` ludiche, lavorative e corsi di studio. L’isolamento puo` essere disposto nei soli casi previsti dalla legge.

ART. 23. (Assistenza sanitaria).

1. La CR certifica la diagnosi di disforia di genere e autorizza la presa di incarico a vita della persona transgenere da parte del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli interventi di natura chirurgica e ormonale ai sensi del comma 2 dell’articolo 6, facendosi carico, sotto il profilo finanziario e realizzativo, di tutte le cure necessarie. E` posto a carico del SSN l’eventuale supporto psicologico o psicoterapeutico, qualora ritenuto necessario. Lo stesso diritto di cura e supporto e` garantito alla persona transgenere che ha ottenuto la certificazione necessaria da strutture accreditate ai sensi del comma 4 dell’articolo 6.

2. Tutti i farmaci estrogeni, progestinici, antiandrogeni, testosteronici che presentano dosaggi adeguati alla terapia ormonale sostitutiva per persone transgenere

devono riportare fra le indicazioni terapeutiche la condizione « transgenere », secondo l’inquadramento nosologico della condizione. Il compito di approntare le indicazioni e` affidato alla Agenzia italiana del farmaco che vi provvede entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. E` posta a carico del SSN la somministrazione delle seguenti categorie di farmaci: estrogeni, progestinici, antiandrogeni, testosterone, analoghi dell’LHRH, antiaggreganti, piastrinici, anticoagulanti, diuretici.

ART. 24.

(Raccolta di dati statistici).

1. Il Ministero della salute, in collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica, effettua una verifica annuale dei dati statistici relativi alle persone transgenere che si sono rivolte alle strutture del SSN. E` assicurata la diffusione e l’accesso ai dati statistici raccolti ai sensi del presente articolo.

ART. 25. (Riconoscimento delle pari opportunita`).

1. Alle persone transgenere sono riconosciute pari opportunita` in tutti gli ambiti previsti dalle norme vigenti in materia. Il licenziamento e ogni tipo di discriminazione sul lavoro o nell’assunzione dovuti alla condizione transgenere sono vietati.

2. Il Ministro per i diritti e le pari opportunita` , di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della giustizia, verifica lo stato di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e presenta a tale fine una relazione annuale al Parlamento.

3. E` fatto divieto di rifiutare la stipula di contratti di locazione e di compravendita di unita` immobiliari ad uso abitativo a causa della condizione transgenere di uno dei contraenti.

4. Il presente articolo si applica ad ogni ambito previsto dai codici civile, penale, di procedura civile e di procedura penale.

ART. 26. (Attivita` inerenti al superamento del biasimo sociale nei confronti delle persone transgenere).

1. Il Ministro per i diritti e le pari

opportunita` , di concerto con il Ministro della solidarieta` sociale, promuove ogni attivita` e campagna informativa idonea a valorizzare e tutelare i diritti delle persone transgenere, anche tenendo conto delle esperienze maturate dalle principali associazioni nazionali e internazionali impegnate nella tutela e nella protezione dei diritti delle persone transgenere, con particolare riferimento al diritto di non essere escluse dal mondo del lavoro per il fatto di essere transgenere.

fonte: www.gaynews.it