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Bocciato il DDL contro l'omofobia

Martedì 13 Ottobre la Camera dei Deputati ha affossato il DDL Concia contro l'omofobia approvando l'eccezione di incostituzionalità presentata dall'UDC. Un testo ridicolo, assai lontano dalle richieste del movimento GLBTQ, ma la sua bocciatura è un atto gravissimo contro gay, lesbiche e trans. L'analisi del Movimento Omosessuale Sardo e tutti i testi per capire cosa è successo


Il documento del Movimento Omosessuale Sardo

Martedì 13 Ottobre la camera dei Deputati ha segnato un nuovo punto a favore del partito degli omofobi.
In poco più di mezz'ora la Camera ha bocciato il disegno di legge sull'omofobia approvando l'eccezione di incostituzionalità presentata dall'UDC. Il testo bocciato giovedì (vedi) richiedeva semplicemente l'aggiunta all'art. 61 del codice penale (vedi), relativo alle aggravanti nei delitti contro la persona, delle “finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale”. Nessuna condanna dell'omofobia, nessuna condanna dell'istigazione all'odio o all'omicidio di persone omosessuali o transessuali. Una semplice aggravante che si andava ad aggiungere alle altre 13 già presenti, tra cui “i futili motivi, il lucro, il danno patrimoniale” ecc. Ovvero: un danno patrimoniale aggrava un delitto molto di più che l'averlo commesso semplicemente perchè la vittima è gay o lesbica.
In realtà il testo bocciato era lontanissimo da quanto richiesto dalle associazioni gay, lesbiche e trans, ovvero l'estensione della legge Mancino, n. 205/'93 (vedi), che condanna gesti, azioni e slogan aventi per scopo l'incitazione alla violenza ed alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche all'identità di genere e all'orientamento sessuale. Nessuna nuova legge, nessun nuovo crimine, nessun privilegio ma il semplice riconoscimento che l'odio, oltre che dalla razza e dalla religione, può essere generato anche dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e che, come negli altri casi, va vietato e punito dalla legge.
Per essere chiari: grazie alla legge Mancino oggi non è più possibile affermare che “i negri sono inferiori e vanno uccisi” o che “gli ebrei vanno rinchiusi nei lager e ammazzati nelle camere a gas”. E' però ancora possibile affermare che i gay “vanno rinchiusi nei campi di concentramento” , Borghezio- Lega, o che “vanno uccisi con la garrotta” cioè che gli si spappoli il cranio con una cintura di cuoio, Prosperini-Lega, e continuare a fare il parlamentare europeo, il primo, e l'assessore regionale alle politiche giovanili, il secondo.
Negli ultimi mesi l'omofobia è risultata una delle motivazioni più frequenti negli episodi di cronaca nera: aggressioni, accoltellamenti, bombe carta, stupri “riparativi”, omicidi contro gay, lesbiche e trans sono ormai una quotidianità in Italia. E' forse per questo che, pur nella sua estrema limitatezza, la bocciatura del DDL ha provocato tanto sconcerto. Invece di condannare le violenze il Parlamento italiano sembra incoraggiarle: “discriminate pure, tanto la condanna dell'omofobia è incostituzionale”.
Il DDL, per la destra, sarebbe incostituzionale perchè “viola il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione” poiché “la circostanza di aver commesso il fatto per finalità inerenti all’orientamento sessuale ricomprende qualunque orientamento ivi compresi incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, necrofilia, masochismo ecc.” (dal testo presentato dall'UDC – vedi). Secondo l'UDC la dicitura “orientamento sessuale” non sarebbe abbastanza chiara tanto da comprendere forme di appagamento o addirittura aberrazioni sessuali, dimenticando che, dal 2003, una legge dello Stato, la 216 sulla “parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” (vedi), contiene già la dicitura “orientamento sessuale” e nessuno si è mai sognato di dichiararla incostituzionale, anche perchè diretta conseguenza di una direttiva europea.
Ma, come riportava lunedì 12 Ottobre il Giornale, quotidiano della famiglia Berlusconi, “ammazzare un gay single è meno grave che uccidere un padre di famiglia”. Dopo questo ennesimo incitamento all'odio verso le persone omosessuali crediamo davvero che non ci sia più spazio per la trattativa, per il compromesso, per la mediazione. Gli episodi di violenza sono condannati da tutti ma dietro i vari “svastichella” e teppisti di turno c'è l'oggettiva responsabilità morale e politica delle Istituzioni pubbliche e religiose che non mancano di offendere, deridere e attaccare gay, lesbiche e trans negando loro anche i più elementari diritti civili come il diritto alla non discriminazione o il riconoscimento delle unioni affettive.
Le parole ormai non bastano più e gay e lesbiche, per primi, ne devono prendere atto.
Il MOS invita tutti i comuni, le province e la Regione Sardegna a condannare in maniera chiara e netta tutte le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere per dare un segnale sia alla popolazione sarda che al Parlamento italiano.

L'assemblea del Movimento Omosessuale Sardo

 

Per conscenza ecco il link all'intervento dell'on. Palomba (IDV) in occasione della discussione sul DDL contro l'omofobia
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1) Il testo del DDL bocciato dalla Camera

TESTO UNIFICATO
della Commissione

Modifica all'articolo 61 del codice penale, concernente l'introduzione della circostanza aggravante relativa all'orientamento o alla discriminazione sessuale.

Art. 1.       

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:          

 «11-quater) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato».

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2) Il testo dell'eccezione di incostituzionalità presentato dall'UDC e votato anche da Lega e PDL

Omofobia: questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità A.C. 1658 – 1882

TESTO UNIFICATO INTRODUZIONE NEL CODICE PENALE DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE INERENTE ALL’ORIENTAMENTO O ALLA DISCRIMINAZIONE SESSUALE

La Camera – premesso che, il Testo unificato delle proposte di legge n.1658 e 1882 recante “introduzione nel codice penale della circostanza aggravante inerente all’orientamento o alla discriminazione sessuale” presenta profili di violazione della Carta costituzionale; 1. (Violazione dell’articolo 3 della Costituzione) – la disposizione viola il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione con riferimento al canone della ragionevolezza in quanto: - l’inserimento tra le circostanze aggravanti comuni previste dall’articolo 61 del codice penale della circostanza di aver commesso il fatto per finalità inerenti all’orientamento sessuale ricomprende qualunque orientamento ivi compresi incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, necrofilia, masochismo ecc.; - non essendo possibile accertare nell’interiorità dell’animo l’autentico movente che spinge alla violenza, ne conseguirebbe che chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court. Si introdurrebbe quindi un trattamento diverso nella commissione di delitti non colposi senza alcuna ragionevole giustificazione; 2. (Violazione dell’articolo 25 della Costituzione) - la norma si pone in contrasto con l’articolo 25 della Costituzione in quanto in assenza di una nozione di orientamento sessuale la circostanza aggravante, nella parte in cui dà rilevanza all’orientamento sessuale, viola il principio di tassatività della fattispecie penale, a tal fine si evidenzia come del termine “orientamento sessuale” non sia data una definizione, né sia rinvenibile nell’ordinamento penale. Il termine è estremamente generico in quanto può indicare fenomeni specifici come l’omosessualità oppure, più in generale, ogni ‘tendenza sessuale’ comprendendo anche incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, masochismo e qualsiasi altro genere di scelta sessuale, che nulla ha a che vedere con l’omosessualità; - inoltre l’indeterminatezza concettuale del termine orientamento sessuale non consente di individuare le fattispecie meritorie di una particolare tutela. Nel caso di specie la norma prevede come circostanza aggravante di reato una posizione soggettiva della persona offesa che non sempre appare meritevole di una tutela differenziata. Per comprendere appieno la censura di costituzionalità si osservi che ad oggi con riferimento alle particolari condizioni delle persone offese sono previste aggravanti unicamente per fatti commessi contro pubblici ufficiali, persone incaricate di pubblico servizio, persone rivestite della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio. Orbene, è di tutta evidenza che a differenza della disposizione in esame nei casi citati si tratta sempre di posizioni oggettive: la particolare qualità della persona offesa giustifica ictu oculi un aggravio di tutela in relazione alla particolarità delle funzioni svolte. Anche nelle ipotesi, pur presenti nell’ordinamento e derivanti dall’adempimento di obblighi internazionali, di aggravanti che si applicano quando il fatto è commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, si fa sempre riferimento a circostanze oggettive circa le condizioni della persona offesa; delibera di non procedere nell’esame del testo unificato delle proposte di legge n.1758 e 1882 recante “introduzione nel codice penale della circostanza aggravante inerente all’orientamento o alla discriminazione sessuale.

Vietti, Buttiglione, Capitanio Santolini, Volonté, Ciccanti, Compagnon, Naro

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3) Articolo 61 codice penale

61. Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi abietti o futili;
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età' avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6. l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;
7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale
11-ter. l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

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4) Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216

"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"
[…]
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'eta' e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinche' tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.
[...]

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5) Testo della Legge Mancino (25/6/93, n. 205)

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Articolo 1 (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o Dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 Ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:
A) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma
1-ter;
B) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;
C) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché‚ divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
D) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).

1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinato dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di struture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.

Articolo 2 (Disposizioni di prevenzione)

1. Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonché‚ di persone sottoposte a misure di prevenzione perché‚ ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso, conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di nonluogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Articolo 3 (Circostanza aggravante)

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

Articolo 4 (Modifiche a disposizioni vigenti)

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente: Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.

Articolo 5 (Perquisizioni e sequestri)

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari ovvero taluni degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché‚ degli emblemi o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni. 3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui alltarticolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2.

Articolo 6 (Disposizioni processuali)

1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.

2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975.

2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.

4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Articolo 7 (Sospensione cautelativa e scioglimento)

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 762, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.

3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 8 (Disposizioni finali)

1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

AMATO - MANCINO - CONSO

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Note [1] Il management dell'organizzazione appare invocare la protezione delle garanzie accordate alla religione per ciascuna attività nella quale è coinvolta. Scientology presenta regolarmente se stessa come una "minoranza religiosa perseguitata" esclusivamente per le sue credenze di natura religiosa, e non al contrario soggetta a riserve e maggiori controlli a seguito di condanne subite in tribunale per l'accertata commissione di attività illegali in campi che esulano dalla sfera religiosa.

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